LCA VVG Art. 60 Pegno legale del terzo danneggiato
1 Nel caso di assicurazione contro le conseguenze della responsabilità civile il terzo danneggiato ha, fino a concorrenza del risarcimento a lui spettante, un diritto di pegno sulla indennità dovuta allostipulante. L’assicuratore può pagare l’indennità direttamente al terzo danneggiato.
1bis Il terzo danneggiato o il suo avente causa vanta un diritto di credito diretto nei confronti dell’assicuratore, nei limiti di un’eventuale copertura assicurativa e fatte salve le obiezioni e le eccezioni che l’assicuratore può opporgli in virtù della legge o del contratto.
2 L’assicuratore è responsabile di ogni atto con cui pregiudichi il terzo nel suo diritto.
3 Nei casi in cui è stipulata un’assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile, il terzo danneggiato può esigere dall’assicurato civilmente responsabile o dalla competente autorità di vigilanza l’indicazione dell’assicuratore. Quest’ultimo deve fornire informazioni sul tipo e sull’estensione della copertura assicurativa.
Informazioni importanti per la distribuzione
Per il terzo danneggiato sussiste il diritto di credito diretto verso l'assicuratore dell'autore del danno.
Per quanto concerne l'assicurazione di responsabilità civile facoltativa, l'assicuratore può opporre eccezioni di negligenza grave, causazioni intenzionali, violazione di obblighi o mancato pagamento di premi. Questa disposizione non si applica tuttavia, come nel passato, per l'assicurazione di responsabilità civile obbligatoria.
Le condizioni di assicurazione vengono di conseguenza adeguate da tutte le compagnie d'assicurazione.
Chi avanza la pretesa può intentare un'azione legale nei confronti dell'autore del danno, del suo assicuratore oppure di entrambe le parti.
Il diritto di credito diretto comporta normalmente un maggiore numero di trattamenti di casi presso le compagnie d'assicurazione, con eventuale aumento dei costi e dei premi.
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LCA Art. 28a Diminuzione del rischio
1 In caso di diminuzione essenziale del rischio, lo stipulante può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, o esigere una riduzione del premio.
2 Se l’assicuratore respinge la domanda di riduzione del premio o lo stipulante non è d’accordo con la riduzione offerta, quest’ultimo può recedere dal contratto con un preavviso di quattro settimane, per scritto o in un’altra forma che consenta la prova per testo, entro quattro settimane dal momento in cui gli è pervenuta la risposta dell’assicuratore.
3 La riduzione del premio ha effetto a decorrere dal momento in cui l’assicuratore riceve la comunicazione di cui al capoverso.
Cosa significa questo per la distribuzione?
È innanzitutto importante che il consulente sia a conoscenza di questa disposizione.
Questa disposizione non dovrebbe causare problemi nella normale prassi lavorativa.
Comunicazioni di questo tipo vanno trattate, come avviene normalmente, in maniera tempestiva e secondo le esigenze dei clienti.
Per il segmento PMI in particolare, il consulente assicurativo può affermarsi come prezioso partner. Durante periodici colloqui di consulenza, analizza la situazione assicurativa e il rischio e definisce di conseguenza le necessarie misure di intervento di comune accordo con il cliente.